Home bannerC.N.P.I.E.P.P.I.FederazioneCUP


Uso del Sigillo

Esempio Sigillo


 

REGOLAMENTO PER L'USO DEL SIGILLO PROFESSIONALE ATTESTANTE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
(approvato dal Consiglio in data 01/07/1967, modificato in data 22/09/2009)

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli  dispone:

Art.1 Ogni elaborato tecnico presentato da un Perito Industriale, sia esso Libero Professionista, professionista dipendente di Enti e/o Dite private o professionista di Ente Pubblico e presentato a privati, enti e uffici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un sigillo ad inchiostro indelebile attestante che il Perito Industriale firmatario dell'elaborato possieda il requisito prescritto dalla Legge dell'iscrizione all'Albo professionale.

Art.2 Il sigillo recherà il nome del Professionista ed il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato e alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce. Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall’Albo del primo attributario;

Art.3 Il sigillo sarà assegnato dal Presidente del Collegio, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto all'Albo dei Periti Industriali di queste province all'atto della consegna, dietro rimborso del costo e delle spese accessorie relative al sigillo stesso. Il Perito, all’atto  di iscrizione all’Albo professionale, dovrà dichiarare la professione che esercita impegnandosi a comunicare successivamente al Collegio ogni variazione inerente all’attività precedentemente dichiarata entro e non oltre 60 giorni; in caso di inadempienza, il Consiglio potrà adottare le sanzioni previste dal Regolamento del Collegio Professionale dei Periti Industriali;

Art.4 Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell’Albo per dimissioni e a seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà, all’atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione del provvedimento, se adottato d’iniziativa del Consiglio, riconsegnare il sigillo senza diritto di alcun rimborso. In caso di smarrimento o furto  del sigillo, il professionista dovrà darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio e, previa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi di legge che riporterà le modalità dello smarrimento o del furto con l’impegno di notificare l’eventuale ritrovamento, potrà richiedere il duplicato con l’assunzione delle relative spese;

Art.5 Il professionista cancellato dall'Albo che non riconsegni il sigillo immediatamente  entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati a norma dell’art. 19 del R.D. 11/02/1929 n°. 275 e artt. 238 – 298 del Codice Penale. Il professionista cancellato dall’Albo che continui l’esercizio della professione e faccia uso del sigillo a tale effetto, sarà passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria a norma dell’art. 19 del R.D. 11/02/1929 n°. 275 e artt. 238 – 498 del Codice Penale. Qualora invece egli intenda conservarlo dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi di legge, nella quale risulti, oltre alla rinuncia della libera professione, l’impegno assoluto a non far più uso del sigillo stesso;

Art.6 E' fatto divieto di provvedersi direttamente del sigillo o di usare sigilli che abbiano caratteristiche simili. L'uso dei sigilli che non siano stati dati in dotazione dal Presidente del Collegio a norma del precedente art. 3, è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dall’art.11 del R.D.11/02/1929, n. 275;

Art.7 L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del sigillo attestante l'iscrizione nell'Albo professionale ed a respingere e restituire al firmatario gli elaborati mancanti del suddetto sigillo, salvo non sia diversamente accertabile l'iscrizione all'Albo alla data di presentazione dell'elaborato, dandone comunicazione a questo Collegio. Agli Enti stessi sarà trasmessa copia delle presenti disposizioni con fac-simile del sigillo;

Art.8 - Il presente regolamento è stato modificato il 22/09/2009.


inizio pagina

 
clicca e-mail