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il collegio
il consiglio direttivo
le commissioni
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Regolamento esami di stato
Disciplina d'iscrizione
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Come iscriversi
all'Albo Professionale
Il
titolo di perito industriale spetta a tutti i diplomati degli
Istituti Tecnici mentre l’esercizio della libera professione è
riservato agli iscritti nell’Albo Professionale. L'iscrizione
all'Albo Professionale avviene solo dopo il superamento di un esame
di Stato ai quali possono partecipare i periti industriali che
possono certificare una attività professionale subordinata o il
praticantato.
Estratto dalla legge
2 febbraio 1990 n° 17
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1990, n. 35
Art. 1 - Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati
degli Istituti Tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma
secondo gli ordinamenti scolastici.
L’esercizio della libera professione è riservato agli iscritti
nell’Albo professionale.
Art. 2 - 1. Per essere iscritto all’Albo dei periti
industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità
europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure
cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di
reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio
presso il quale l’iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l’abilitazione professionale.
2. L’abilitazione all’esercizio della libera professione è
subordinata al superamento di un apposito esame di Stato,
disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e
successive modificazioni.
3. Possono partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale
diretta a fini speciali, istituita ai sensi del DPR 10.03.1982 ,
n.162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al
diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con
contratto a norma dell’articolo 3, comma 14, del DL 30.10.1984,
n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.1984, n.863,
con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale
il praticante perito industriale abbia collaborato all’espletamento
di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11.2.1929, n.275,
e della legge 12.3.1957, n.146, e successive modificazioni, nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di
pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono
essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro
professionista che eserciti l’attività nel settore della
specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore
affine, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un
quinquennio.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato,
nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi
professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle
direttive che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali dovrà
emanare entro tre mesi dalla data di entrate in vigore della
presente legge. |
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