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NORME di DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
dei PERITI INDUSTRIALI
e
dei PERITI INDUSTIALI LAUREATI
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Il Codice di deontologia professionale è l’insieme dei
principi e delle regole di etica professionale che ogni
Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi
nell’esercizio della professione e che integrano le norme
codificate dal diritto positivo.
I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per
il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti
con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche
Autorità, con il Collegio di appartenenza, con i Terzi, al
fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza
professionale che informi di sé l’attività professionale
svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto
alle necessità delle utenze pubbliche e private.
Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le
presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli
organismi di autogoverno per reprimere eventuali
comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel
presente codice deontologico.
L’obbligatorietà della iscrizione all’Albo dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per
l’esercizio della professione, rappresenta una fondamentale
acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il
controllo dall’interno che precede ed integra quello
statale.
Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di
predisporre un codice di deontologia professionale nel quale
diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun
diritto.
Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni
Perito Industriale iscritto all’Albo professionale.
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PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Il Perito Industriale nell'esercizio della professione
adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.
La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi
della Repubblica.
Art. 2
Tutti coloro che esercitano la professione di Perito
Industriale debbono rispettare le presenti Norme
deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria
alla quale appartengono.
Art. 3
Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con
la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover
rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali
ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure
quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto
con i suoi doveri professionali.
Art. 4
L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e
sull'indipendenza professionale.
Art. 5
Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del
Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione
contraria alle presenti Norme di deontologia professionale,
da qualunque parte e da chiunque provenga.
Art. 6
Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione,
deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio
dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità,
convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.
Art. 7
Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie
conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle
più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e
scientifiche.
Art. 8
Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria
posizione professionale per scopi contrari alle presenti
Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.
DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO
Art. 9
Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive ed alle
prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio del
Collegio nell'esercizio delle proprie competenze
istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la
coerenza dell'azione dell'intera categoria.
Art. 10
L'appartenenza al Collegio impone a tutti i professionisti
iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto
deve segnalare al Consiglio del Collegio di appartenenza il
comportamento dei propri colleghi contrastante con le
presenti Norme deontologiche e, inoltre, se richiesto,
fornire spiegazioni e documenti.
Art. 11
È preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle
votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di
appartenenza, salvo giustificato motivo.
Art. 12
Il Perito Industriale dipendente, autorizzato a svolgere
l’attività libero-professionale, salvo le incompatibilità
previste dalle Leggi vigenti, deve scrupolosamente osservare
quanto stabilito nel successivo articolo 22, sia per quanto
riguarda la concorrenza sleale che per i compensi relativi
alle prestazioni professionali.
DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 13
Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione
nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei
confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e
accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale.
Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono
caratterizzare l'attività del Perito Industriale nei
confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie
professionali.
Art. 14
È fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo di
screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le
proprie qualità per ottenere benefici.
Art. 15
Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in
un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il
collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato
definitivamente e regolarmente esonerato.
Art. 16
Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra
colleghi, tali rapporti debbono essere definiti
preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo
professionale apportato da ciascuno.
Art. 17
Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale
dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da
altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori
facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in
collaborazione con altri.
Art. 18
Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire
e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare
con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi
denunciare l'abuso al Collegio di appartenenza. Qualora,
poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il
fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
Art. 19
Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che
non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che
disciplinano l’esercizio delle professioni.
Il Perito Industriale può svolgere pubblicità informativa
circa i titoli e le specializzazioni professionali e le
caratteristiche del servizio offerto, secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio promozionale, il cui
rispetto è verificato dal Collegio di appartenenza.
Art. 20
Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti
professionali eticamente censurabili, da parte di un
collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.
Art. 21
Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali
nei confronti di un collega, per motivi attinenti
all'esercizio della professione, ha il dovere, in via
prioritaria, di informare il Collegio per tentare una
composizione amichevole della controversia attraverso la
mediazione del Presidente del Collegio di appartenenza.
Art. 22
Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza
sleale di nessun tipo.
I compensi per le prestazioni professionali devono essere
fissati, previo accordo contrattuale, con il committente,
facendo riferimento alla tariffa professionale, di cui alla
Legge n. 146/1957, salvo per le sole eccezioni previste
dalle Leggi. In ogni caso vale quanto stabilito dall’art.
2233 c.c.
DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art. 23
Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito
Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del
suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la
fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca.
Se vengono meno queste premesse il committente può revocare
la scelta e il professionista recedere dall'incarico.
Art. 24
Il Perito Industriale deve definire insieme al committente
il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli.
Art. 25
Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico
conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve
tutelare gli interessi del committente, purché ciò non
comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti
contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o
compiere attività che possano compromettere il prestigio del
professionista e/o dell'intera categoria.
Art. 26
Il Perito Industriale, è tenuto al segreto professionale.
Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a
conoscenza durante l'espletamento dell'incarico
conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente
autorizzato dal committente.
L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del
rapporto con il committente.
Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e
dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e
vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in
essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il
professionista.
Art. 27
Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali
ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando
eventualmente il cliente a colleghi competenti nello
specifico campo inerente all'incarico, così come deve
rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter
dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al
committente.
Art. 28
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito
Industriale potrà farsi sostituire da persona competente
nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del
gradimento da parte del committente, sempre che tale
sostituzione sia consentita tenuto conto della natura
dell'incarico e comunque sotto la sua personale
responsabilità.
Art. 29
Il Perito Industriale può svolgere la propria attività
professionale nelle forme della società di persone o di
associazione professionale, le quali hanno la possibilità di
fornire all’utenza anche servizi professionali di tipo
interdisciplinare. L’oggetto sociale relativo all’attività
liberoprofessionale deve essere esclusivo.
Il professionista non può partecipare a più di una società
professionale. La specifica prestazione deve essere resa da
uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive
competenze, previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.
Art. 30
Il Perito Industriale potrà recedere dall'incarico prima di
aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per
evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o
di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta
salvo il recesso per giusta causa.
Art. 31
Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi
diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente,
senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il
motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui
l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.
Art. 32
Il Perito Industriale non deve millantare influenze o
aderenze politiche o sociali presso enti o persone per
procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme
pubblicitarie illecite o di procacciatori d’affari per il
medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 19 e 22.
Art. 33
Il Perito Industriale, che venisse nominato Consulente
Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà
astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato
o abbia egli stesso, un suo parente o un suo cliente un
qualche interesse nella controversia.
Art. 34
Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve
usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le
prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese
sostenute di cui si chiede il rimborso.
DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE
AUTORITÀ
Art. 35
Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e
disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta
debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti
Pubblici ed Autorità Pubbliche.
Art. 36
Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del
prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi
carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per
interposta persona.
Art. 37
Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro
nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, non può
accettare incarichi che lo pongono in condizioni di
conflitto con gli interessi perseguiti dall'Amministrazione
dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori
limiti legali o regolamentari che discendono
dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.
DEI RAPPORTI CON I TERZI
Art. 38
Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il
Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve
agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente
senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui
tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di
cui dispone.
NORME RELATIVE A CONCORSI E
COMMISSIONI IN GENERE
Art. 39
Il Perito Industriale, nominato componente di Commissioni di
qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente
alle prescrizioni del presente codice deontologico.
Art. 40
Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del Collegio
per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio
stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il
decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio
Collegio di appartenenza le violazioni delle presenti Norme
poste in essere da colleghi membri della medesima
Commissione.
Art. 41
Il Perito Industriale nominato componente di Commissioni
giudicatrici, consuntive o di studio, deve prestare la
propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non
poter garantire la sua assidua partecipazione.
Art. 42
Il Perito Industriale componente di Commissioni deve
vigilare affinché le modalità seguite dalla Commissione
stessa per la decisione finale siano perfettamente
rispondenti alle Leggi e alle Norme del bando; non deve
soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di
qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi
di pressione, imposizioni, interferenze provenienti
dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in
essere nei confronti degli altri membri della Commissione.
Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare
tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio del
Collegio di appartenenza, nonché l'Autorità Giudiziaria, ove
si tratti di reati.
Art. 43
È vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di
bando siano state ritenute dal
Consiglio Nazione o dal Consiglio del Collegio di
appartenenza lesive dei diritti e del prestigio
della sua dignità e di quella dell'intera categoria.
Art. 44
Il Perito Industriale che venga nominato componente di una
Commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora
sussistano situazioni che possano compromettere
l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso
partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli
abbia rapporti di parentela o di collaborazione
professionale continuativa.
Art. 45
Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati dal
partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti
interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la
terna dei nominativi al Collegio.
Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito
Industriale, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a
darne tempestiva comunicazione al Collegio di appartenenza.
Art. 46
Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per
l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire
a Leggi, Norme e Regolamenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47
Le presenti Norme di deontologia professionale sono poste ad
integrazione delle Norme legislative e regolamentari emanate
per l'esercizio della professione di Perito Industriale. Gli
iscritti all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in
mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari
graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e
di qualunque atto lesivo dell'etica professionale.
I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal
Consiglio del Collegio di appartenenza, previo procedimento
istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.
Art. 48
L'osservanza delle presenti Norme da parte degli iscritti è
sottoposta alla vigilanza del Consiglio del Collegio di
appartenenza.
I Periti Industriale devono, per quanto possibile,
comunicare i principi informatori del presente codice
attraverso un'attività di divulgazione.
Art. 49
Le presenti Norme costituiscono regolamento interno
deliberate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati e recepite dal Consiglio del
Collegio.
Esse sono depositate presso il Ministero della Giustizia e
gli Uffici Giudiziari.
Approvato nella seduta del Consiglio
Nazionale del 12 dicembre 2006.
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